KNEGT

Condizioni Metaalunie 2025 – KNEGT international B.V.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Knegt international B.V. zoals opgesteld onder de Metaalunievoorwaarden 2025.

Articolo 1: Ambito di applicazione

  1. 1.1. Il membro Metaalunie che utilizza le presenti condizioni è indicato come appaltatore. La controparte è indicata come committente.
  2. 1.2. Le presenti condizioni si applicano a tutte le offerte formulate da un membro Metaalunie, a tutti i contratti da esso conclusi e a tutti i contratti che ne derivano, nella misura in cui il membro Metaalunie agisca come appaltatore.
  3. 1.3. In caso di contrasto tra una disposizione del contratto concluso e le presenti condizioni, prevale la disposizione del contratto.
  4. 1.4. Solo i membri Metaalunie possono utilizzare le presenti condizioni.

Articolo 2: Offerte

  1. 2.1. Tutte le offerte dell'appaltatore sono senza impegno e revocabili, comprese quelle in cui è indicato un termine per l'accettazione. L'appaltatore ha il diritto di revocare la propria offerta fino a due giorni lavorativi dopo il giorno in cui l'accettazione gli è pervenuta.
  2. 2.2. I prezzi indicati dall'appaltatore nell'offerta sono espressi in euro, IVA e altri tributi o imposte pubbliche esclusi. I prezzi sono inoltre al netto delle spese di viaggio, soggiorno, imballaggio, stoccaggio e trasporto, nonché dei costi di carico, rizzaggio, scarico e collaborazione alle formalità doganali.
  3. 2.3. Salvo diversa disposizione, l'offerta non comprende:
  4. a. lavori di movimento terra, palificazione, scalpellatura, demolizione, fondazione, muratura, carpenteria, intonacatura, verniciatura, tappezzeria, riparazione o qualsiasi altra opera edile;
  5. b. la realizzazione di allacciamenti di gas, acqua, elettricità, internet o altre infrastrutture;
  6. c. le misure volte a prevenire o limitare danni, furti o perdite di beni presenti sul luogo di lavoro o nelle sue vicinanze;
  7. d. lo smaltimento di materiali, terra, materiali da costruzione o rifiuti;
  8. e. il trasporto verticale e orizzontale.

Articolo 3: Riservatezza

  1. 3.1. Tutte le informazioni fornite al committente dall'appaltatore o per suo conto (quali offerte, progetti, immagini, disegni e know-how), di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, sono riservate. Il committente utilizzerà tali informazioni esclusivamente per l'esecuzione del contratto e non le divulgherà né le riprodurrà.
  2. 3.2. Se il committente viola un obbligo di cui al comma 1, è tenuto a corrispondere per ogni violazione una penale immediatamente esigibile di € 25.000. L'appaltatore può richiedere tale penale in aggiunta al risarcimento del danno previsto dalla legge.
  3. 3.3. Su prima richiesta ed entro il termine fissato dall'appaltatore, il committente deve, a scelta di quest'ultimo, restituire le informazioni di cui al comma 1 oppure distruggerle secondo le modalità stabilite dall'appaltatore, senza poterne conservare copia in alcuna forma. In caso di violazione di questa disposizione il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore una penale immediatamente esigibile di € 1.000 al giorno. L'appaltatore può richiedere tale penale in aggiunta al risarcimento del danno previsto dalla legge.

Articolo 4: Consulenze e informazioni fornite

  1. 4.1. Il committente non può far valere alcun diritto sulla base di consulenze e informazioni dell'appaltatore non riferite all'incarico.
  2. 4.2. Se il committente fornisce informazioni all'appaltatore, quest'ultimo può basarsi sulla loro correttezza e completezza nel formulare un'offerta e nell'eseguire il contratto.
  3. 4.3. L'appaltatore non è tenuto a segnalare eventuali inesattezze nell'incarico, difetti o inidoneità di beni provenienti dal committente, né errori o difetti in piani, disegni, calcoli, capitolati o prescrizioni esecutive forniti dal committente, né a svolgere autonome verifiche al riguardo.
  4. 4.4. Il committente manleva l'appaltatore da ogni pretesa di terzi connessa a (l'uso di) informazioni fornite dal committente o per suo conto. Vi rientrano tra l'altro consulenze, istruzioni, disegni, calcoli, progetti, materiali, marchi, campioni e modelli. Il committente risarcirà tutti i danni subiti dall'appaltatore, compresi integralmente i costi di difesa.

Articolo 5: Termine di consegna

  1. 5.1. Tutti i termini di consegna, compresi ai fini delle presenti condizioni una data, una settimana, un mese, un termine o un periodo di esecuzione, sono indicativi. In caso di superamento, il committente deve in ogni caso costituire in mora l'appaltatore.
  2. 5.2. Il termine di consegna vale solo se committente e appaltatore hanno raggiunto tempestivamente un accordo su tutti i dettagli commerciali e tecnici, se l'appaltatore dispone di tutte le informazioni, compresi disegni definitivi e approvati e simili, se ha ricevuto tutti i beni che il committente deve mettere a disposizione, se il pagamento (rateale) concordato è stato ricevuto per tempo e se sono soddisfatte le altre condizioni per l'esecuzione dell'incarico. Se il termine di consegna decade, l'appaltatore può fissarne uno nuovo tenendo conto della propria pianificazione.
  3. 5.3. Il termine di consegna decade in presenza di circostanze diverse da quelle note all'appaltatore al momento della sua indicazione e che ricadono a carico e rischio del committente, tra cui la modifica dell'incarico, lavori in più o in meno o la sospensione da parte dell'appaltatore. Se il termine decade, l'appaltatore può fissarne uno nuovo tenendo conto della propria pianificazione.

Articolo 6: Consegna e trasferimento del rischio

  1. 6.1. La consegna avviene nel momento in cui l'appaltatore mette il bene a disposizione del committente presso la propria sede e gliene dà comunicazione. Da tale momento il bene è a rischio del committente.
  2. 6.2. Se, dopo la conclusione del contratto e su richiesta del committente, l'appaltatore provvede comunque in tutto o in parte al trasporto o presta assistenza (quale stoccaggio, carico, rizzaggio o scarico), ciò avviene a spese e rischio del committente. Il committente può assicurarsi contro tali rischi.

Articolo 7: Modifica dei prezzi

  1. L'appaltatore può addebitare al committente un aumento dei fattori che determinano il prezzo di costo verificatosi dopo la conclusione del contratto. Il committente deve corrispondere l'aumento su prima richiesta dell'appaltatore.

Articolo 8: Forza maggiore

  1. 8.1. Se l'appaltatore non può adempiere i propri obblighi a causa di una circostanza al di fuori del suo effettivo controllo, ciò non gli è imputabile e sussiste forza maggiore. In tal caso l'appaltatore non è responsabile del danno che ne deriva per il committente. Salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, il committente non è nemmeno legittimato a risolvere in tutto o in parte il contratto.
  2. 8.2. Tra le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo rientrano in ogni caso: guerra (civile) o pericolo di guerra, terrorismo, sommosse, epidemie di malattie infettive e le conseguenti misure o raccomandazioni delle autorità, forze della natura, condizioni meteorologiche estreme, restrizioni all'importazione o al commercio, esplosione, incendio, danni da acqua, sabotaggio, criminalità informatica, interruzione dell'infrastruttura digitale, interruzioni nella fornitura di energia, perdita (parziale), furto o smarrimento di attrezzi, materiali o informazioni, guasti alle macchine, blocchi stradali, blocchi di ferrovie, vie navigabili o aeroporti, scioperi o interruzioni del lavoro, carenza di personale nonché la circostanza che terzi incaricati dall'appaltatore, quali fornitori, subappaltatori e trasportatori, o altre parti da cui l'appaltatore dipende, non adempiano o non adempiano tempestivamente ai propri obblighi.
  3. 8.3. L'appaltatore ha diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi se, per causa di forza maggiore, è temporaneamente impedito di adempierli nei confronti del committente. Cessata la situazione di forza maggiore, l'appaltatore adempie i propri obblighi non appena la sua pianificazione lo consente.

Articolo 9: Lavori aggiuntivi

  1. I lavori aggiuntivi sono calcolati in base ai prezzi in vigore presso l'appaltatore nel momento in cui vengono eseguiti. Il committente deve corrisponderne il prezzo su prima richiesta dell'appaltatore.

Articolo 10: Esecuzione dei lavori

  1. 10.1. Il committente garantisce che l'appaltatore possa svolgere i propri lavori in sicurezza, senza disturbi, senza interruzioni e nel momento concordato. Il committente provvede in ogni caso, a proprie spese e rischio, affinché:
  2. a. tutte le autorizzazioni, deroghe e altri provvedimenti necessari all'esecuzione dei lavori siano stati ottenuti per tempo. Il committente è tenuto a fornire all'appaltatore, su prima richiesta, copia dei suddetti documenti;
  3. b. informi l'appaltatore per iscritto e tempestivamente di tutte le prescrizioni (di sicurezza) vigenti sul luogo;
  4. c. l'appaltatore disponga, per l'esecuzione dei lavori, degli ausiliari, degli attrezzi e delle dotazioni necessari (quali gas, acqua, elettricità, internet, vie di accesso idonee all'eventuale trasporto necessario, gru e mezzi di sollevamento, servizi igienici e un locale di deposito asciutto e chiudibile);
  5. d. tutti i lavori necessari all'esecuzione dell'opera e non compresi nel contratto siano stati eseguiti per tempo.
  6. 10.2. Il committente sopporta il rischio ed è responsabile per danni, furto o perdita di tutti i beni che si trovano nel luogo di esecuzione dei lavori o nelle sue vicinanze, o in altro luogo concordato, quali il bene consegnato o da consegnare, gli attrezzi, i materiali destinati all'opera o i mezzi impiegati nella sua esecuzione. Ciò non vale se il committente dimostra che il danno, il furto o la perdita sono stati causati dall'appaltatore stesso.
  7. 10.3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il committente deve assicurarsi adeguatamente contro i rischi ivi indicati. In caso di danno, il committente è tenuto a denunciarlo immediatamente al proprio assicuratore per la gestione e la definizione.

Articolo 11: Consegna dell'opera

  1. 11.1. L'opera si considera consegnata quando:
  2. a. il committente ha approvato l'opera;
  3. b. l'opera è stata messa in uso. Se una parte dell'opera è stata messa in uso, tale parte si considera consegnata;
  4. c. l'appaltatore ha comunicato per iscritto al committente che l'opera è completata e il committente non ha comunicato per iscritto, entro 14 giorni dalla data di tale comunicazione, che l'opera non è approvata;
  5. d. il committente non approva l'opera a causa di piccoli difetti o parti mancanti che possono essere riparati o forniti entro 30 giorni e che non ostacolano la messa in uso dell'opera.
  6. 11.2. L'appaltatore non è tenuto a fornire al committente un fascicolo ai sensi dell'articolo 7:757a del codice civile olandese relativo all'opera realizzata e da consegnare (un «fascicolo di trasferimento o di consegna»).
  7. 11.3. Se il committente non approva l'opera, è tenuto a comunicarlo per iscritto e motivatamente all'appaltatore. Il committente deve dare all'appaltatore la possibilità di procedere comunque alla consegna.

Articolo 12: Responsabilità

  1. 12.1. Qualora l'appaltatore sia responsabile a qualsiasi titolo, tale responsabilità è in ogni caso limitata secondo quanto previsto nei commi seguenti.
  2. 12.2. Se l'appaltatore dispone di un'assicurazione stipulata da o a suo favore che offra copertura, l'obbligo di risarcimento dell'appaltatore è limitato all'importo che nel caso specifico viene liquidato in base a tale assicurazione.
  3. 12.3. Se l'appaltatore non dispone di un'assicurazione come indicata al comma precedente o se, per qualsiasi motivo, nessun importo viene liquidato in base a tale assicurazione, l'obbligo di risarcimento è limitato al massimo al 15% dell'importo dell'incarico (IVA esclusa). Se il contratto è composto da parti o consegne parziali, tale obbligo è limitato al massimo al 15% (IVA esclusa) dell'importo relativo alla parte o alla consegna parziale in relazione alla quale è sorta la responsabilità dell'appaltatore. In caso di contratto di durata, l'obbligo di risarcimento è limitato al massimo al 15% (IVA esclusa) dell'importo relativo agli ultimi dodici mesi precedenti l'evento dannoso.
  4. 12.4. Non sono risarcibili:
  5. a. i danni indiretti. Per danni indiretti si intendono tra l'altro: danni da fermo, perdita di produzione, mancato guadagno, mancati risparmi e contributi, svantaggi fiscali, spese sostenute inutilmente, costi interni del committente, riduzione dell'avviamento e danno reputazionale, sanzioni, danni derivanti dalla responsabilità del committente verso terzi, danni connessi a danneggiamento, distruzione o perdita di dati o documenti, spese di trasporto e di viaggio e soggiorno, costi di stoccaggio, costi per mezzi e manodopera sostitutivi e costi connessi a campagne di richiamo;
  6. b. i danni a beni in custodia. Per tali si intendono i danni causati da o durante l'esecuzione dell'opera ai beni sui quali si lavora o ai beni che si trovano nelle vicinanze del luogo di lavoro;
  7. c. i danni ai mezzi messi a disposizione dell'appaltatore o causati da o con tali mezzi;
  8. d. i danni causati da dolo o colpa cosciente di ausiliari o di sottoposti non dirigenti dell'appaltatore;
  9. e. i danni al materiale fornito dal committente o per suo conto, tra l'altro a seguito di una lavorazione, di un montaggio, di un assemblaggio o di un'installazione non eseguiti a regola d'arte. Il committente può, ove possibile, assicurarsi contro tali danni.
  10. 12.5. Il committente manleva l'appaltatore da tutte le pretese di terzi derivanti da un difetto di un prodotto fornito dal committente a un terzo e di cui fanno parte i prodotti o i materiali forniti dall'appaltatore. Il committente deve risarcire tutti i danni subiti dall'appaltatore al riguardo, compresi integralmente i costi di difesa.
  11. 12.6. Ogni pretesa risarcitoria del committente decade per il solo decorso di ventiquattro mesi dal suo sorgere, salvo che il committente abbia proposto tale pretesa dinanzi al giudice competente prima della scadenza di detto termine.

Articolo 13: Garanzia e altre pretese

  1. 13.1. Salvo diverso accordo scritto, l'appaltatore garantisce per un periodo di sei mesi dalla consegna la corretta esecuzione della prestazione concordata, come ulteriormente specificato negli articoli seguenti.
  2. 13.2. Se le parti hanno concordato condizioni di garanzia diverse, si applica quanto previsto nel presente articolo, salvo e nella misura in cui ciò sia in contrasto con tali condizioni diverse.
  3. 13.3. Il committente deve prestare gratuitamente ogni collaborazione all'esame, da parte dell'appaltatore o per suo conto, di un reclamo del committente sulla prestazione eseguita; in mancanza, tutti i diritti del committente relativi a tale reclamo decadono.
  4. 13.4. Se l'appaltatore ha respinto fondatamente un reclamo sulla prestazione eseguita, il committente deve rimborsare tutti i costi ragionevolmente sostenuti per l'esame del reclamo.
  5. 13.5. Se la prestazione concordata non è stata eseguita a regola d'arte, l'appaltatore sceglierà se eseguirla comunque correttamente, sostituire in tutto o in parte il bene consegnato oppure accreditare al committente una parte ragionevole dell'importo dell'incarico.
  6. 13.6. Se l'appaltatore sceglie di eseguire comunque correttamente la prestazione o di sostituire in tutto o in parte il bene consegnato, il committente gliene darà in ogni caso la possibilità. L'appaltatore determina autonomamente le modalità e il momento dell'esecuzione. Se la prestazione concordata consisteva (anche) nella lavorazione di materiale fornito dal committente, quest'ultimo dovrà fornire nuovo materiale a proprie spese e rischio.
  7. 13.7. I beni riparati o sostituiti dall'appaltatore devono essergli inviati dal committente. Il trasporto, la spedizione nonché lo smontaggio e il montaggio sono a spese e rischio del committente. Sono inoltre a carico del committente le spese di viaggio, di soggiorno e le ore di trasferta. L'appaltatore ha facoltà di richiedere una garanzia o il pagamento anticipato di tali costi.
  8. 13.8. L'appaltatore è tenuto a dare esecuzione alla garanzia solo dopo che il committente abbia adempiuto a tutti i propri obblighi.
  9. 13.9. a. La garanzia è esclusa per difetti derivanti da:
  10. – la normale usura;
  11. – un uso improprio;
  12. – una manutenzione non eseguita o eseguita in modo scorretto;
  13. – installazione, (s)montaggio, modifica o riparazione da parte del committente o di terzi;
  14. – difetti o inidoneità di beni, materiali o mezzi ausiliari provenienti dal committente o da esso prescritti.
  15. b. Non è prestata garanzia su:
  16. – i beni consegnati che non erano nuovi al momento della consegna;
  17. – il collaudo, la riparazione e la revisione di beni;
  18. – i beni per i quali è stata concessa una garanzia di fabbrica;
  19. – i beni per i quali terzi hanno concesso una garanzia al committente.
  20. 13.10. Quanto previsto ai commi da 3 a 8 del presente articolo si applica per analogia a eventuali pretese del committente fondate su inadempimento, difetto di conformità o qualsiasi altro titolo.

Articolo 14: Obbligo di denuncia

  1. 14.1. Il committente non può in ogni caso più far valere un difetto della prestazione se non ha reclamato per iscritto presso l'appaltatore entro quattordici giorni da quando ha scoperto il difetto o avrebbe ragionevolmente dovuto scoprirlo.
  2. 14.2. A pena di decadenza da ogni diritto, il committente deve aver reclamato per iscritto presso l'appaltatore in merito alla fattura entro il termine di pagamento. Se il termine di pagamento è superiore a trenta giorni, il committente deve aver reclamato per iscritto al più tardi entro trenta giorni dalla data della fattura.

Articolo 15: Beni non ritirati

  1. 15.1. Alla scadenza del termine di consegna il committente è tenuto a ritirare effettivamente, nel luogo concordato, il bene oggetto del contratto.
  2. 15.2. Il committente deve prestare gratuitamente ogni collaborazione per consentire all'appaltatore di effettuare la consegna.
  3. 15.3. I beni non ritirati sono immagazzinati a spese e rischio del committente.
  4. 15.4. In caso di violazione di quanto previsto ai commi 1 o 2 del presente articolo, dopo che l'appaltatore lo ha costituito in mora, il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore per ogni violazione una penale di € 250 al giorno, con un massimo di € 25.000. Tale penale può essere richiesta in aggiunta al risarcimento del danno previsto dalla legge.

Articolo 16: Pagamento

  1. 16.1. Il pagamento è effettuato presso la sede dell'appaltatore o su un conto da esso indicato.
  2. 16.2. Salvo diverso accordo, il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data della fattura.
  3. 16.3. Se il committente non adempie al proprio obbligo di pagamento, è tenuto a dar seguito, in luogo del pagamento del prezzo concordato, a una richiesta dell'appaltatore di datio in solutum.
  4. 16.4. È escluso il diritto del committente di compensare i propri crediti verso l'appaltatore o di sospendere l'adempimento dei propri obblighi, salvo in caso di concordato preventivo o fallimento dell'appaltatore o qualora a quest'ultimo si applichi la procedura legale di ristrutturazione dei debiti.
  5. 16.5. Indipendentemente dal fatto che l'appaltatore abbia eseguito integralmente la prestazione concordata, tutto ciò che il committente gli deve o gli dovrà in forza del contratto è immediatamente esigibile se:
  6. a. è stato superato un termine di pagamento;
  7. b. il committente non adempie ai propri obblighi di cui all'articolo 15;
  8. c. il committente non ha prestato garanzia su prima richiesta ai sensi dell'articolo 17 delle presenti condizioni;
  9. d. è stato richiesto il fallimento o il concordato preventivo del committente;
  10. e. viene effettuato un sequestro su beni o crediti del committente;
  11. 16.6. In caso di violazione di quanto previsto al comma 5 del presente articolo, dopo che l'appaltatore lo ha costituito in mora, il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore per ogni violazione una penale di € 250 al giorno, con un massimo di € 25.000. Tale penale può essere richiesta in aggiunta al risarcimento del danno previsto dalla legge.
  12. 16.7. L'appaltatore ha un diritto di pegno e un diritto di ritenzione su tutti i beni del committente che detiene o deterrà a qualsiasi titolo, e per tutti i crediti che vanta o potrà vantare nei confronti del committente.

Articolo 17: Garanzie

  1. 17.1. Su prima richiesta dell'appaltatore, il committente è tenuto a prestare, a giudizio di quest'ultimo, garanzia sufficiente per tutti i pagamenti dovuti all'appaltatore in forza del contratto. Se il committente non vi provvede entro il termine stabilito, è immediatamente in mora. In tal caso l'appaltatore ha il diritto di risolvere il contratto e di rivalersi del danno sul committente.
  2. 17.2. L'appaltatore resta proprietario dei beni consegnati fintanto che il committente non abbia adempiuto ai propri obblighi derivanti da qualsiasi contratto con l'appaltatore, compresi crediti quali danni, penali, interessi e spese.
  3. 17.3. Se il committente, dopo che i beni gli sono stati consegnati dall'appaltatore conformemente al contratto, ha adempiuto ai propri obblighi, la riserva di proprietà su tali beni rivive qualora il committente non adempia agli obblighi derivanti da un contratto concluso successivamente.
  4. 17.4. Finché sui beni consegnati grava una riserva di proprietà, il committente non può gravarli né alienarli al di fuori della normale attività d'impresa. Questa clausola ha effetto reale.
  5. 17.5. Dopo che l'appaltatore ha fatto valere la riserva di proprietà, può ritirare i beni consegnati. Il committente presterà a tal fine ogni collaborazione.